- Oggetto del presente contratto di viaggio sono i viaggi indicati nel
presente sito e con le caratteristiche ivi descritte. La responsabilità
dell'organizzazione dei viaggi nei confronti dei viaggiatori e delle cose di
loro proprietà è regolata dalle leggi e dalle convenzioni in vigore,
nonchè dalle norme della Direttiva CEE n° 314/90.
- Iscrizioni. L'accettazione delle iscrizioni è subordinata da parte
dell'organizzatore del viaggio alla disponibilità dei posti e si intende
perfezionata al momento della conferma da parte dell'organizzatore stesso.
- Pagamenti. All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto
del 25% della quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere versato 30
giorni precedenti alla data di partenza. Per iscrizioni effettuate nei 30
giorni precedenti la data di partenza dovrà essere versato l'intero
ammontare al momento dell'iscrizione. Il mancato pagamento delle somme di
cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da
determinarne, da parte dell'agenzia intermediaria e/o dell'organizzatore la
risoluzione di diritto.
- Validità delle quote di partecipazione. Le quote potranno in qualunque
momento essere variate in conseguenza delle variazioni nel corso dei cambi,
delle tariffe dei vettori e del corso e del corso dei servizi turistici.
Tali cambi e tariffe sono quelle in vigore al 30 settembre 2000. Il prezzo
stabilito nel contratto non potrà comunque essere aumentato nei 20 giorni
precedenti la data prevista per la partenza. Se l'aumento del prezzo globale
eccede del 10%, il partecipante è in facoltà di recedere dal contratto,
purchè ne dia comunicazione scritta all'organizzatore entro 48 ore dal
ricevimento della comunicazione dell'aumento.
- Rinunce. Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà
diritto al rimborso della somma versata al netto delle penalità, qui di
seguito riportate, oltre agli oneri e spese da sostenersi per l'annullamento
dei servizi: 10% dell'importo totale del viaggio da 59 a 30 giorni prima della partenza del viaggio; 25% dell'importo totale del viaggio sino a 21 giorni prima della partenza del viaggio; 50% dell'importo totale del viaggio sino a 11 giorni
prima della partenza del viaggio; 75 % dell'importo totale del viaggio sino a 3 giorni prima della partenza
del viaggio; nessun rimborso dopo tale data. Nessun rimborso sarà accordato
a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento
del viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse
effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti
personali di espatrio. Il cliente rinunciatario potrà farsi sostituire da
altra persona sempre che la comunicazione pervenga all'organizzatore in
tempo utile per le modifiche, in ogni caso almeno 15 giorni prima della
partenza e sempre che non vi ostino ragioni di passaporto, visti,
vaccinazioni o problemi per diverse sistemazioni alberghiere. In caso di
possibilità di sostituzione, al cliente rinunciatario verrà addebitata
solo la quota di partecipazione, oltre alle maggiori spese da sostenersi per
informare tutti i fornitori circa l'avvenuto cambiamento. L'organizzazione
si riserva tuttavia, senza impegno né responsabilità , di rimborsare
eventuali somme recuperate per servizi non usufruiti a seguito di rinunce;
rimborsare eventuali somme relative ai servizi non usufruiti in corso di
viaggio.
- Obbligo di
segnalazione. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto, rilevata in loco
dal viaggiatore, dovrà essere segnalata all'accompagnatore. Il viaggiatore
dovrà altresì, a pena di decadenza, sporgere reclamo mediante l'invio di
una raccomandata con avviso di ricevimento, all'Organizzatore entro e non
oltre 10 giorni lavorativi dalla data di rientro presso la località di
partenza.
- Scioperi, sospensioni
per avverse condizioni atmosferiche, avvenimenti bellici, disordini civili e
militari, sommosse, calamità naturali, saccheggi atti di terrorismo. Questi
fatti ed altri simili costituiscono causa di forza maggiore e non sono
imputabili ai vettori e all'Organizzatore. Eventuali spese supplementari
supportate dal partecipante non saranno pertanto rimborsate, né tanto meno
lo saranno le prestazioni che per tali cause venissero meno o non fossero
recuperabili. Inoltre l'Organizzazione non è responsabile del mancato
utilizzo dei servizi dovuto a cancellazioni dei vettori aerei, marittimi e
terrestri.
- Bagaglio. Il bagaglio
viaggia a rischio e pericolo del viaggiatore e la società organizzatrice
non potrà in ogni caso ritenersi responsabile per l'eventuale perdita o
danno.
- Annullamento del
viaggio da parte dell'organizzatore. L'organizzatore potrà annullare il
contratto in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 10 della Legge 1084 del 27
dicembre 1977 concernente la Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio, senz'altro obbligo che quello della restituzione delle
somme versate. L'organizzatore può egualmente annullare il contratto senza
indennità quando il numero minimo dei viaggiatori previsto nel programma
non sia raggiunto, sempre che ciò sia portato a conoscenza del partecipante
20 giorni prima della partenza del viaggio.
- Responsabilità dei
vettori. I vettori sono responsabili nei confronti dei viaggiatori
limitatamente alla durata del trasporto con loro mezzi, in conformità in
quanto da essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto. I trasporti
sono pubblicati per conto dei vettori i cui servizi vengono impiegati
durante il viaggio, né quindi li impegnano.
- Fondo di Garanzia. E'
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo nazionale
di Garanzia cui il Consumatore può rivolgersi, ai sensi dell'art. 21 Decr.
Legisl. 111/95, in caso di insolvenza o di fallimento del Venditore o
dell'Organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del
prezzo versato; b) il suo rimpatrio in casi di viaggi all'estero. Il Fondo
deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di
rientro forzato di turisti da paesi extracomunitari in occasioni di
emergenze imputabili o meno al comportamento dell'Organizzatore. Le
modalità di intervento nel Fondo sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 21 n.5 Decr. Legisl. 111/95.
- Foro competente. Per
ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Trento.
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